Cass. civ. n. 1495 del 22 maggio 1973
Testo massima n. 1
La presunzione di gratuità del deposito cade di fronte alla circostanza che il depositario esplichi abitualmente una retribuita attività di custodia; essa può essere altresì esclusa da una espressa contraria volontà delle parti ovvero essere vinta da altre circostanze, la valutazione del cui valore sintomatico di una volontà contraria alla prestazione gratuita del servizio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.