Art. 1670 – Codice civile – Responsabilità dei subappaltatori

L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento [1667, 1668, 1669].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23071/2020

L'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1670 c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente sia nell'ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell'appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell'opera contestato dal committente.

Cass. civ. n. 24717/2018

L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già "aliunde" come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi.

Cass. civ. n. 26686/2014

L'appaltatore è tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera a lui contestati dal committente e, prima della formale denuncia di quest'ultimo, non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. Peraltro, la denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore, consentendo a quest'ultimo di eliminare tempestivamente i vizi o di contestarli, è idonea a raggiungere il medesimo scopo della denuncia effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 cod. civ.

Cass. civ. n. 8109/1997

Premessa la applicabilità della norma di cui all'art. 1669, in tema di responsabilità dell'appaltatore verso il committente, anche alla analoga fattispecie di responsabilità del costruttore-venditore verso l'acquirente, deve ritenersi parallelamente applicabile anche la successiva disposizione di cui all'art. 1670 (che disciplina l'ipotesi dell'azione di regresso spettante all'appaltatore nei confronti del subappaltatore stabilendo, per il suo esercizio, un termine di decadenza di 60 giorni) alla ipotesi in cui il costruttore-venditore, chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 1669, da parte dell'acquirente, intenda agire contro il soggetto cui aveva affidato la esecuzione (in tutto o in parte) delle opere, con la conseguenza che anch'egli sarà tenuto all'osservanza del termine di decadenza breve, pur non potendosi qualificare il terzo esecutore come subappaltatore in senso tecnico.