14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8109 del 27 agosto 1997
Testo massima n. 1
Premessa la applicabilità della norma di cui all’art. 1669, in tema di responsabilità dell’appaltatore verso il committente, anche alla analoga fattispecie di responsabilità del costruttore-venditore verso l’acquirente, deve ritenersi parallelamente applicabile anche la successiva disposizione di cui all’art. 1670 [ che disciplina l’ipotesi dell’azione di regresso spettante all’appaltatore nei confronti del subappaltatore stabilendo, per il suo esercizio, un termine di decadenza di 60 giorni ] alla ipotesi in cui il costruttore-venditore, chiamato a rispondere, ai sensi dell’art. 1669, da parte dell’acquirente, intenda agire contro il soggetto cui aveva affidato la esecuzione [ in tutto o in parte ] delle opere, con la conseguenza che anch’egli sarà tenuto all’osservanza del termine di decadenza breve, pur non potendosi qualificare il terzo esecutore come subappaltatore in senso tecnico.
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