Art. 1643 – Codice civile – Rischio della perdita di bestiame
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo III - Dei singoli contratti > Capo VI - Della locazione > Sezione III - Dell'affitto
Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento in cui questo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito [1637].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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