Art. 1643 – Codice civile – Rischio della perdita di bestiame

Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento in cui questo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito [1637].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.