Art. 1644 – Codice civile – Accrescimenti e frutti del bestiame
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo III - Dei singoli contratti > Capo VI - Della locazione > Sezione III - Dell'affitto
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva [1615].
Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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