Art. 1637 – Codice civile – Accollo di casi fortuiti
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo III - Dei singoli contratti > Capo VI - Della locazione > Sezione III - Dell'affitto
L'affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari [1643]. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili.
È nullo il patto [1418] col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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