Art. 1636 – Codice civile – Perdita fortuita dei frutti negli affitti annuali

Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l'affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto, in misura non superiore alla metà.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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