10 Gen Art. 1579 — Limitazioni convenzionali della responsabilità
Il patto con cui si esclude o si limita la responsabilità [ 1229 ] del locatore per i vizi della cosa non ha effetto, se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore, oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa [ 1490, 1580, 1581 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 16220/2002
In relazione alla disciplina dell’art. 1579 c.c., che circoscrive l’inefficacia della clausola limitativa della responsabilità del locatore alle ipotesi in cui i vizi della cosa siano stati taciuti in mala fede dal locatore o ne rendano impossibile il godimento, è da ritenersi valida la rinuncia del conduttore alla garanzia per vizi ignorati senza colpa dal locatore, e ciò anche quando i vizi abbiano a manifestarsi soltanto successivamente alla consegna della cosa.
Cass. civ. n. 3249/1993
La disposizione dell’art. 1579 c.c., che sancisce l’inefficacia del patto di esonero della responsabilità del locatore per i vizi che rendono impossibile il godimento della cosa locata, si applica anche ai vizi conosciuti o riconoscibili dal conduttore, atteso che la conoscibilità o meno dei vizi assume rilevanza, ai sensi del precedente art. 1578 c.c., escludendo la risoluzione del contratto di locazione o la riduzione del corrispettivo, solo nei casi in cui i vizi incidano parzialmente sul godimento della cosa locata, senza escluderlo, ed in cui possa, quindi, essere ragionevole la preventiva e concorde valutazione delle parti di addossare al conduttore i rischi ad essi relativi.
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