10 Gen Art. 1581 — Vizi sopravvenuti
Le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nel caso di vizi della cosa sopravvenuti nel corso della locazione [ 1578, 1579, 1580 ].
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3247/1981
In tema di contratto di locazione d’immobile urbano, qualora, per causa non imputabile al locatore (nella specie, evento sismico), l’immobile venga a perdere, in modo non transitorio e senza possibilità di porvi rimedio con le normali opere di manutenzione, l’attitudine ad assicurare il godimento oggetto del contratto, il relativo rapporto si scioglie, per impossibilità definitiva sopravvenuta, ex art. 1256 c.c., della prestazione dovuta dal locatore, senza che — in mancanza di una diversa regolamentazione — sia ipotizzabile un inadempimento da parte del conduttore che ometta di versare il relativo canone di locazione.
Cass. civ. n. 5957/1979
L’obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in stato di servire all’uso convenuto è subordinato alla conoscenza che il locatore abbia della sopravvenuta inidoneità della cosa stessa a soddisfare le esigenze per cui venne locata, ma non comprende, altresì, il dovere di prevenire l’eventualità che la cosa si renda inidonea all’uso per cause non appariscenti e delle quali non abbia avuto notizia, tramite il conduttore, cui incombe il relativo obbligo, a norma dell’art. 1578 c.c. Ne consegue che quando il conduttore, avendo omesso ogni sorveglianza, non abbia informato il locatore circa lo stato della cosa locata, del danno da lui subito non ne risponde il locatore, non essendo costui posto in grado di adempiere il suo obbligo di effettuare le riparazioni necessarie.
[adrotate group=”7″]