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Art. 1560 — Entità della somministrazione

Art. 1560 — Entità della somministrazione

Qualora non sia determinata l’entità della somministrazione, s’intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto [ 1326 ].

Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l’intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all’avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.

Se l’entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno ed è stabilito un quantitativo minimo, l’avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1259/1988

Nel contratto di somministrazione di energia elettrica il cosiddetto impegno di potenza, che si sostanzia nell’obbligo del somministrante di predispone e mantenere l’impianto in guisa di tenere a disposizione dell’utente una determinata quantità di energia, configura, al pari di quello inerente alla somministrazione di energia, una prestazione ad esecuzione non istantanea anteriore alla esecuzione del contratto, ma una prestazione continuata, accessoria e strumentale a quella principale di somministrare l’energia cui corrisponde un corrispettivo fisso da pagarsi periodicamente, maturando coevamente al consumo dell’energia, tanto nel caso di rapporto a tempo indeterminato quanto nel caso di rapporto a tempo determinato con previsione di rinnovazione tacita. Pertanto la risoluzione del contratto per sopravvenuto fallimento dell’utente travolge il suddetto impegno e i correlativi obblighi dell’utente medesimo, facendo salve soltanto le prestazioni già eseguite, con l’ulteriore conseguenza che nel periodo dalla risoluzione alla naturale scadenza del contratto non è configurabile un credito del somministrante in dipendenza di quell’impegno.

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Cass. civ. n. 3049/1980

In tema di somministrazione, l’art. 1560 c.c., il quale, al fine della determinazione dell’entità della somministrazione stessa, detta criteri per il caso in cui l’oggetto del contratto non sia espressamente fissato dalle parti, o sia fissato solo con l’indicazione di limiti minimi e massimi, pone regole ed indirizzi interpretativi che prevalgono, in relazione alla loro specificità, su quelli comuni di ermeneutica negoziale, sicché il ricorso a questi ultimi, per dissipare eventuali dubbi sulla predetta entità, resta consentito solo se i dubbi medesimi non trovino diretta soluzione nella citata norma.

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Cass. civ. n. 2454/1979

Nel contratto di somministrazione mentre il somministrante è obbligato ad eseguire diverse e autonome prestazioni, anche se tra loro connesse la cui entità, quando non sia determinata, deve intendersi pattuita in misura corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto, l’avente diritto alla somministrazione è, invece, tenuto al pagamento del prezzo, la cui determinazione è rimessa alla piena autonomia delle parti, sia per la misura che, in caso di prestazioni periodiche, può essere indeterminata (sicché deve procedersi alla sua determinazione, a norma dell’art. 1474 c.c., con riferimento al tempo e al luogo delle singole prestazioni ex art. 1561 c.c.), sia per le modalità di pagamento. A favore della parte avente diritto alla somministrazione può essere inoltre inserita nel contratto la clausola di esclusiva, di cui all’art. 1568 c.c., con l’obbligo per la stessa di promuovere nella zona assegnatale, la vendita delle cose di cui abbia l’esclusiva medesima.

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Cass. civ. n. 3450/1975

Fuori della forma detta «a piacere» o «a richiesta», nella quale il somministrato ha la facoltà discrezionale di richiedere o meno, per il se e per il quanto, la somministrazione — forma che deve essere stipulata espressamente o che può desumersi dalle clausole convenute — il silenzio del contratto sul quantitativo della somministrazione importa che la determinazione legale di tale quantitativo, da intendersi commisurato al fabbisogno del somministrato, opera con efficacia vincolante non solo riguardo al somministrante ma anche riguardo al somministrato stesso, sicché questi è tenuto a richiederlo.

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