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Art. 1561 — Determinazione del prezzo

Art. 1561 — Determinazione del prezzo

Nella somministrazione a carattere periodico, se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell’articolo 1474, si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 862/2000

L’errore di calcolo presente nella bolletta e relativo al prezzo della prestazione fornita, non è di natura negoziale, in quanto attiene ad un mero atto giuridico, e pertanto non deve essere essenziale e riconoscibile dal destinatario della medesima per poter essere corretto dall’ente somministrante, se i dati veri ed effettivi divergono da quelli dichiarati.

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Cass. civ. n. 7841/1986

In tema di somministrazione a carattere periodico, la disposizione dell’art. 1561 c.c. — secondo cui, per la determinazione del prezzo, deve aversi riguardo «al tempo della scadenza delle singole prestazioni» — con riguardo all’ipotesi di contratto di somministrazione avente per oggetto prodotti sottoposti a prezzi amministrati, comporta la necessità di far riferimento al prezzo stabilito per atto della pubblica amministrazione all’epoca di ogni scadenza. E a nulla rileva che in tal modo, nel caso di detta ed accertata inadempienza del debitore della prestazione, possa aversi un’alterazione dell’equilibrio degli interessi raggiunto dalle parti, poiché ciò attiene alle conseguenze del mancato esatto adempimento le quali devono essere risentite dal debitore inadempiente e non valgono a paralizzare una domanda di adempimento legittimamente proposta.

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Cass. civ. n. 3511/1977

Nella somministrazione, il rinvio che l’art. 1561 c.c. fa all’art. 1474 dello stesso codice ha carattere integrativo della pattuizione, e non sostitutivo della volontà dei contraenti, dettando criteri particolari di applicazione della disciplina della vendita nel contratto di durata, relativamente alla determinazione del prezzo, quando questo non sia stato determinato in via convenzionale. In difetto di una esplicita clausola di revisione periodica, pertanto, l’adeguamento, secondo listino, del prezzo della somministrazione non è consentito, in quanto estraneo al contratto.

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