10 Gen Art. 1724 — Revoca tacita
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato, e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario [ 1334, 1335 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 4044/1994
Il semplice, ancorché prolungato, silenzio del mandante non comporta l’estinzione del mandato, né la revoca tacita dello stesso a norma dell’art. 1724 c.c., comportando bensì, per l’incertezza circa la prosecuzione o non del mandato, il dovere del mandatario (art. 1710 c.c.) di interpellare formalmente il proprio mandante al fine di conoscere se questo intenda o non continuare a servirsi della sua opera e nel contempo, fino a quando l’incarico non gli sia revocato, il compimento di tutti gli adempimenti occorrenti per evitare che siano compromessi i suoi diritti.
Cass. civ. n. 403/1970
Ai sensi dell’art. 1724 c.c., contenente la normativa posta a regolamento della revoca tacita del mandato, ed applicabile in via di espansione analogica all’autonomo istituto giuridico della procura, può aversi revoca tacita del negozio unilaterale attributivo del potere gestorio soltanto quando l’incarico per lo svolgimento della stessa attività sia conferito ad altro procuratore, o quando l’affare per il compimento del quale sia stata conferita la procura venga compiuto dal rappresentato.
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