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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 403 del 21 febbraio 1970

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 403 del 21 febbraio 1970

Testo massima n. 1

Ai sensi dell’art. 1724 c.c., contenente la normativa posta a regolamento della revoca tacita del mandato, ed applicabile in via di espansione analogica all’autonomo istituto giuridico della procura, può aversi revoca tacita del negozio unilaterale attributivo del potere gestorio soltanto quando l’incarico per lo svolgimento della stessa attività sia conferito ad altro procuratore, o quando l’affare per il compimento del quale sia stata conferita la procura venga compiuto dal rappresentato.

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