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Art. 1502 — Obblighi del riscattante

Art. 1502 — Obblighi del riscattante

Il venditore che esercita il diritto di riscatto è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita [ 1475 ], le spese per le riparazioni necessarie e, nei limiti dell’aumento, quelle che hanno aumentato il valore della cosa [ 1150 ].

Fino al rimborso delle spese necessarie e utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa [ 1152 ] . Il giudice tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una dilazione disponendo, se occorrono, le opportune cautele [ 1179 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1332/1983

In tema di vendita con patto di riscatto, il venditore, che esercita il diritto di riscatto, è tenuto, ai sensi dell’art. 1502 c.c., a rimborsare al compratore le spese che hanno aumentato il valore della cosa riscattata nei limiti dell’aumento, costituendo quindi oggetto della corrispondente obbligazione la spesa erogata dal compratore a vantaggio della cosa, e non l’utilità conseguitane, la quale viene in rilievo non per sé ma, nella misura in cui permanga al momento del riscatto, come limite (massimo) di detta obbligazione; e ciò al fine di non consentire un indebito arricchimento del venditore mediante acquisizione della cosa per lo stesso prezzo per il quale era stata venduta, nonostante l’incremento di valore apportatovi con suoi esborsi dal compratore, e di impedire, per converso, che il venditore medesimo debba sostenere un onere in difetto di sostanziale correlativo incremento del suo patrimonio, per fatto del compratore, sicuramente lecito ma posto in essere in una consapevole situazione aleatoria. In tema di vendita con patto di riscatto, l’efficacia della dichiarazione di riscatto del venditore è subordinata, in base al combinato disposto degli artt. 1502 e 1503 c.c., al solo rimborso (o offerta) del prezzo e delle spese della vendita, e non anche delle altre somme relative alle spese qualificate utili, per le quali, invece, alla mancanza di pagamento (o di offerta) è collegato unicamente il diritto di ritenzione del compratore (peraltro, per talune di esse, suscettibile di diniego da parte del giudice).

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Cass. civ. n. 1805/1976

In tema di vendita con patto di riscatto, il giudice, chiamato ad accertare se il venditore riscattante abbia o meno adempiuto all’obbligo di rimborsare il prezzo, deve indagare sull’effettiva entità di quest’ultimo, e, quindi, ove occorra, ricostruire i reciproci crediti e debiti delle parti, traenti origine dal medesimo rapporto di vendita. Detta indagine non richiede un’eccezione di compensazione, in quanto le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla di ufficio, riguardano la compensazione in senso tecnico-giuridico, la quale presuppone l’autonomia dei contrapposti rapporti, ma non si applicano quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, risolvendosi in tal caso la controversia in un semplice accertamento di dare ed avere.

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Cass. civ. n. 1113/1972

In tema di vendita con patto di riscatto, i pagamenti legittimamente fatti per la vendita, che, a norma dell’art. 1502 c.c., il venditore che esercita il diritto di riscatto deve rimborsare, sono quelli obiettivamente giustificati che il compratore abbia dovuto affrontare per concludere la vendita. Non può essere ricompreso tra i pagamenti rimborsabili l’onorario corrisposto per il ricorso alla consulenza di un professionista legale nella stipula di una comune vendita immobiliare non coinvolgente rilevanti interessi economici.

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