Art. 1404 – Codice civile – Effetti della dichiarazione di nomina
Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23125/2019
Il contratto per persona da nominare dà luogo ad una parziale indeterminatezza soggettiva ovvero ad una fattispecie di contratto a soggetto alternativo, in quanto la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando l'esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata; ne consegue che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari; nel contratto a favore del terzo, invece, il beneficiario deve essere sempre determinato o determinabile, perché il contratto produrrà effetti nei confronti di quest'ultimo, salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come contratto per persona da nominare un preliminare di vendita "aperto", successivamente integrato con una scrittura privata tra i promissari acquirenti, contenente la nomina del soggetto destinato ad acquistare la nuda proprietà del bene, comunicata ai promittenti venditori e accettata dalla persona designata).
Cass. civ. n. 30192/2017
Nel contratto per persona da nominare, il terzo designato subentra nel contratto per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione e, quindi, acquista i diritti ed assume gli obblighi già facenti capo al contraente originario con effetto retroattivo. Ne consegue che, nel caso in cui l'originario stipulante con riserva abbia versato al preliminare l'imposta proporzionale sugli acconti, l'"electus", che abbia diritto di versare l'imposta di registro in misura fissa (nella specie una società agricola), ha il correlato diritto al rimborso dell'imposta proporzionale versata sull'acconto al preliminare, attesa l'unitarietà logico-giuridica della sequenza preliminare-definitivo anche agli effetti fiscali.
Cass. civ. n. 7217/2013
Ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c., nel contratto per persona da nominare, a seguito dell'esercizio del potere di nomina, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, ne acquista i diritti ed assume gli obblighi con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall'origine parte contraente. Ne consegue che la dichiarazione di nomina, attesa la funzione di far acquistare al terzo gli stessi diritti ed obblighi derivanti dal contratto, non può contenere alcuna modifica o variazione del suo contenuto, essendo, altrimenti, improduttiva di effetti,
Cass. civ. n. 23066/2009
Nel contratto per persona da nominare, soltanto a seguito dell'esercizio del potere di nomina il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente, con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente. (Omissis).
Cass. civ. n. 21254/2006
(...) Il contratto per persona da nominare produce... l'effetto della sostituzione del nominato all'originario stipulante ex tunc in via diretta ed immediata, nei confronti del terzo, sempre che la dichiarazione di nomina di questo da parte del contraente proceda in tempo utile e nelle debite forme e sia altresì trascritta ove tale formalità sia prevista per il contratto cui inerisce. Trascorso invece il termine di tre giorni previsto dalla legge, o quello diverso pattuito dalle parti, il rapporto si consolida in capo allo stipulante.
Cass. civ. n. 1023/1994
La dichiarazione di nomina, come si desume dall'art. 1404 c.c., ha la sola funzione di far acquistare al terzo nominato gli stessi diritti e di fargli assumere gli stessi obblighi derivanti dal contratto concluso dal designante, e ciò con effetto dal momento di tale conclusione, per cui non può essere costituita da un altro contratto, fonte di autonomi diritti ed obblighi, tra l'originario contraente ed il terzo.