Cass. civ. n. 1023 del 2 febbraio 1994
Testo massima n. 1
La dichiarazione di nomina, come si desume dall'art. 1404 c.c., ha la sola funzione di far acquistare al terzo nominato gli stessi diritti e di fargli assumere gli stessi obblighi derivanti dal contratto concluso dal designante, e ciò con effetto dal momento di tale conclusione, per cui non può essere costituita da un altro contratto, fonte di autonomi diritti ed obblighi, tra l'originario contraente ed il terzo.