14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7217 del 21 marzo 2013
Testo massima n. 1
Ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c., nel contratto per persona da nominare, a seguito dell’esercizio del potere di nomina, il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, ne acquista i diritti ed assume gli obblighi con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall’origine parte contraente. Ne consegue che la dichiarazione di nomina, attesa la funzione di far acquistare al terzo gli stessi diritti ed obblighi derivanti dal contratto, non può contenere alcuna modifica o variazione del suo contenuto, essendo, altrimenti, improduttiva di effetti,
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