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Art. 1363 — Interpretazione complessiva delle clausole

Art. 1363 — Interpretazione complessiva delle clausole

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2267/2018

Alla luce del principio enunciato dall’art. 1363 c.c., il giudice non può, nella interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione “atomistica” delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, poiché anche questo va necessariamente riferito all’intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l’esenzione dell’imposta di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 633 del 1972, assumendo la sussistenza di un’operazione triangolare, in violazione della regola della c.d. interpretazione sistematica, trascurando l’esame di alcune clausole che risultavano rilevanti al fine di accertate il reale significato della volontà contrattuale e l’esistenza di un’operazione quadrangolare).

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Cass. civ. n. 7927/2017

In tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole da verificare alla luce dell’intero contesto negoziale ai sensi dell’art. 1363 c.c., nonché ai criteri d’interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., e volti, rispettivamente, a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escluderemediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell’altrui interesseinterpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale.

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Cass. pen. n. 27247/2013

È abnorme per carenza astratta di potere il provvedimento del tribunale in composizione collegiale che provveda nella contemporanea ed incompatibile veste di tribunale del riesame e di giudice dell’esecuzione avverso il provvedimento emesso dal gip in ordine alle modalità di attuazione del sequestro preventivo dallo stesso ordinato. (Fattispecie di annullamento dell’ordinanza dichiarativa della competenza del pubblico ministero a provvedere all’esecuzione del sequestro preventivo di uno stabilimento siderurgico secondo le statuizioni impartite dal tribunale del riesame).

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Cass. civ. n. 9755/2011

Nell’interpretazione dei contratti, l’art. 1363 c.c. impone di procedere al coordinamento delle varie clausole e di interpretarle complessivamente le une a mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso risultante dall’intero negozio; pertanto, la violazione del principio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali si configura non soltanto nell’ipotesi della loro omessa disamina, ma anche quando il giudice utilizza esclusivamente frammenti letterali della clausola da interpretare e ne fissa definitivamente il significato sulla base della sola lettura di questi, per poi esaminare “ex post” le altre clausole, onde ricondurle ad armonia con il senso dato aprioristicamente alla parte letterale, oppure espungerle ove con esso risultino inconciliabili.

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Cass. civ. n. 1950/2009

In tema di contratti, il giudice di merito, anche a fronte di una clausola estremamente generica ed indeterminata, deve comunque presumere che sia stata oggetto della volontà negoziale, sicché deve interpretarla in relazione al contesto (art. 1363 cod. civ.) per consentire alla stessa di avere qualche effetto (art. 1367 cod. civ.) e, solo se la vaghezza e la genericità siano tali da rendere impossibile attribuire ad essa un qualsivoglia rilievo nell’ambito dell’indagine (art. 1325 cod. civ.) volta ad accertare la sussistenza ed il contenuto dei requisiti del contratto, ovvero siano tali da far ritenere che la pattuizione in esame non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti, può negare ad essa efficacia qualificandola come di clausola “stile”.

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Cass. civ. n. 5287/2007

Nell’ambito dei canoni di interpretazione delineati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e, in particolar modo, nell’interpretazione delle norme dei contratti collettivi di lavoro di diritto comune, non esiste un principio di gerarchia tra i canoni ermeneutici, né tantomeno un preteso principio dell’autosufficienza del criterio letterale in ragione di una affermata chiarezza delle espressioni adottate nel testo contrattuale. La lettera, infatti, costituisce solo una preliminare presa di cognizione (di cui l’art. 1362 segnala l’insufficienza con la precisazione che l’interprete non deve «limitarsi al senso letterale delle parole»), che deve essere integrata attraverso gli ulteriori strumenti previsti dall’art. 1363, quali la connessione delle singole clausole ed il senso che risulta dal complesso dell’atto, atteso che la lettera, (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l’integrazione (il senso complessivo) sono strumenti legati da un rapporto di necessità e sono tutti necessari all’esperimento del procedimento interpretativo della norma contrattuale. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, escludendo una gerarchia nell’ambito dei canoni delineati dagli artt. 1362-1365 c.c., aveva ritenuto che la clausola del CCNL in considerazione dovesse essere interpretata nel suo complesso).

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Cass. civ. n. 6641/2004

Nella interpretazione del contratto, è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole contrattuali, prescritto dall’art. 1363. c.c., anche quando l’interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole senza residui di incertezza, perché, quando si parla di senso letterale, si intende tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. (Fattispecie relativa alla interpretazione di due successivi accordi sindacali concernenti la collocazione in cassa integrazione e la rotazione dei dipendenti della Alenia Spa).

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Cass. civ. n. 10298/2002

In tema di interpretazione del contratto, qualora la medesima vicenda negoziale ed i relativi effetti abbiano formato oggetto di due o più atti scritti, il giudice è tenuto, giusta disposto dell’art. 1363 c.c., ad esaminare tutte le convenzioni intercorse tra le parti sì come risultanti dai documenti all’uopo formati, stabilendo, altresì, il rapporto tra clausole e documenti, se di chiarimento, di integrazione, di modificazione, di trasformazione o di annullamento delle precedenti pattuizioni. (Nella specie, a seguito di condanna al pagamento di una somma in seno ad un procedimento monitorio basato su di una fattura, la società opponente deduceva che, per effetto della scissione parziale di alcuni rami di azienda, le relative passività — tra cui quelle inerenti alla fattura de qua — erano state trasferite ad altra società, senza che tale circostanza fosse stata debitamente considerata dal giudice di appello, il quale aveva confermato il rigetto dell’opposizione pronunciata dal giudice di primo grado. La S.C., nel cassare la sentenza, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).

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Cass. civ. n. 9021/2001

Nella interpretazione delle clausole dei contratti collettivi, il senso letterale delle parole usate dalle parti sociali, pur costituendo necessario punto di partenza della indagine ermeneutica, non può avere carattere prioritario nella identificazione della concorde volontà delle parti, che sovente non trova piena e chiara corrispondenza nel tenore testuale delle espressioni utilizzate nel documento; mentre preminente rilievo va attribuito al canone interpretativo dettato dall’art. 1363 c.c. Né, avuto riguardo alla specificità della materia, può prescindersi, nell’attività di interpretazione del nuovo contratto collettivo, in particolare quando questo introduce nuovi inquadramenti e nuovi livelli, dall’esame della precedente contrattazione, al fine di individuare la portata delle innovazioni introdotte. Tale interpretazione, riservata al giudice del merito, soggiace, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei suddetti criteri di ermeneutica contrattuale nonché alla osservanza della coerenza e logicità della motivazione.

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Cass. civ. n. 10500/2000

Nell’interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro — la quale spesso è articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), regola una materia vasta e complessa in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, e utilizza il linguaggio delle cosiddette relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune — assume un rilievo preminente il criterio, dettato dall’art. 1363 c.c., dell’interpretazione complessiva delle clausole, mentre il criterio letterale cui fa riferimento l’art. 1362 non deve essere utilizzato in contrasto con la finalità della ricerca della concorde volontà delle parti contraenti — secondo il medesimo articolo costituente l’obiettivo dell’attività ermeneutica —, e trascurando la frequente mancanza di una chiara corrispondenza tra il tenore testuale delle espressioni e la volontà delle parti.

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Cass. civ. n. 5599/1999

Sussiste violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti, e in particolare del criterio dell’interpretazione complessiva stabilito dall’art. 1363 c.c., qualora sia omessa, pur ricorrendone le condizioni, l’applicazione del predetto criterio e non anche quando il criterio stesso sia utilizzato soltanto rispetto ad alcune delle clausole contrattuali, costituendo tale limitazione – attuata ovviamente in relazione ad un risultato di univoca significazione, consentito dall’indagine già espletata – esercizio del potere discrezionale del giudice del merito di individuare gli elementi di giudizio utili e necessari per la formazione del proprio convincimento in ordine ad un determinato accertamento.

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Cass. civ. n. 312/1997

L’art. 1363 c.c., prescrivendo di interpretare le clausole di un contratto le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto, in presenza di un patto articolantesi in più proposizioni (nella specie, condizione aggiuntiva di polizza assicurativa, che, con la prima proposizione, fissa, in deroga alle condizioni generali, in lire 20 milioni il limite massimo per le spese mediche e di degenza rimborsabili e, con la seconda, stabilisce che detta somma rappresenta la massima disponibilità per anno assicurativo e per l’intero nucleo familiare, qualunque sia il numero delle malattie e degli infortuni) impone all’interprete di ricercare previamente se le diverse proposizioni non siano suscettibili sul piano logico di essere interpretate nel senso di dar luogo a più clausole ognuna dotata di una propria portata dispositiva e, in caso affermativo, gli impone di verificare successivamente la compatibilità di ciascuna clausola con il patto globalmente considerato e con il contratto. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito avendo questa considerato solo la seconda proposizione della predetta condizione aggiuntiva, senza indagare se quest’ultima potesse presentare un significato globale in cui coesistessero con autonoma portata entrambe le proposizioni).

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Cass. civ. n. 1877/1995

In tema di interpretazione del contratto, a norma dell’art. 1363 c.c., secondo cui le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell’atto, il giudice non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del «senso letterale delle parole», poiché anche questo va necessariamente riferito all’intero testo della dichiarazione negoziale, sicché le varie espressioni che in esso figurano vanno tra loro coordinate e ricondotte ad armonica unità e concordanza.

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Cass. civ. n. 5586/1993

Il criterio di interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, di cui all’art. 1363 c.c., trova applicazione anche per le previsioni di contratti collettivi di diverso livello, tra le quali esista un rapporto di reciproca correlazione.

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Cass. civ. n. 4278/1990

Il terzo acquirente dell’immobile locato ha diritto di chiedere al conduttore il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata riparazione della cosa locata, che ancorché verificatisi prima della compravendita siano ancora sussistenti a tale momento, rappresentando il deterioramento uno stato permanente della cosa stessa, che non si esaurisce con l’eventuale cessazione della condotta illecita, ma perdura fino al persistere delle conseguenze materiali di questa; detta azione è peraltro condizionata al fatto che la stessa non sia stata esperita dal precedente proprietario e non risulti che della minore efficienza della cosa locata si sia tenuto conto nella determinazione del prezzo della compravendita.

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Cass. civ. n. 237/1978

L’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, disposta dall’art. 1363 c.c., non postula necessariamente la validità delle clausole utilizzate come strumento di ricostruzione della volontà dei contraenti, in quanto le clausole contrattuali valgono nell’indagine ermeneutica per il loro rilievo di mero fatto, significante un dato contenuto negoziale, e non già per la loro idoneità a produrre effetti giuridici, che può anche mancare. Pertanto, una clausola contrattuale, anche non valida e perciò inidonea a produrre effetti giuridici negoziali, può e deve essere utilizzata a norma dell’art. 1363 c.c. per la ricostruzione dell’esatto contenuto di altre clausole non affette da nullità.

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