10 Gen Art. 1330 — Morte o incapacità dell’imprenditore
Posted at 20:36h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo II – Dei contratti in generale > Capo II – Dei requisiti del contratto > Sezione I – Dell’accordo delle parti
La proposta o l’accettazione, quando è fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l’imprenditore muore o diviene incapace [ 414 ] prima della conclusione del contratto [ 1326 ], salvo che si tratti di piccoli imprenditori [ 2083 ] o che diversamente risulti dalla natura dell’affare o da altre circostanze.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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