Art. 1330 – Codice civile – Morte o incapacità dell’imprenditore
La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace [414] prima della conclusione del contratto [1326], salvo che si tratti di piccoli imprenditori [2083] o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17782/2013
La controversia concernente il procedimento di scelta del contraente originato dall'invito ad offrire diffuso dal Comune di Messina per l'acquisto di immobile da adibire a palazzo di giustizia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, dovendo tale procedimento qualificarsi, per la sua concreta regolamentazione sostanziale ed il relativo "iter" complessivo, come di evidenza pubblica, ininfluente rivelandosi il formale richiamo agli artt. 1329 e 1330 cod. civ. contenuto nel menzionato invito e difettando, altresì, il presupposto della facoltatività dell'adozione, da parte dell'ente, di una siffatta tipologia procedimentale.