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Art. 1292 — Nozione della solidarietà

Art. 1292 — Nozione della solidarietà

L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 19713/2012

I crediti dei soggetti danneggiati da uno stesso fatto illecito sono tra loro autonomi, né tra essi si crea un vincolo di solidarietà attiva solo per la loro comune origine; tuttavia, ne è ammissibile la richiesta di liquidazione cumulativa, alla stregua di una valutazione in via equitativa del danno, quando, pur essendo agevole la prova del pregiudizio complessivamente patito, sia oltremodo difficoltosa la prova della porzione subita da ciascuno, non avendo il debitore alcun interesse alla ripartizione del “quantum debeatur” tra i creditori, né rilevando quello, di fatto, e in contrasto con la condizione di cui art. 1276 c.c., di trarre vantaggio dalla difficoltà dei creditori di provare l’ammontare del danno individuale.

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Cass. civ. n. 11051/2012

In tema di obbligazioni solidali passive, per le quali costituisce regola fondamentale che tutti i debitori siano tenuti ad un medesima prestazione in modo che l’adempimento di uno libera tutti i coobbligati (art. 1292 c.c.), l’avvenuto pagamento determina l’estinzione “ipso iure” del debito anche nei confronti di tutti gli altri coobbligati, e tale effetto estintivo, rilevabile e deducibile anche in sede di legittimità – atteso che l’eccezione di pagamento integra una mera difesa della quale il giudice deve tenere conto ove essa risulti comunque provata, anche in mancanza di un’espressa richiesta in tal senso – opera anche nei confronti di coobbligato che non si sia avvalso della facoltà di invocare, in altro giudizio di merito, l’estensione ex art. 1306 c.c. del giudicato già conseguito da un diverso debitore solidale.

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Cass. civ. n. 18362/2010

Al fine della ricorrenza della solidarietà attiva, in forza di titolo negoziale, in un rapporto obbligatorio con identità di oggetto e di causa e con pluralità di creditori, non sono necessarie clausole espresse o formule sacramentali, ma è sufficiente che, attraverso l’interpretazione di quel titolo, possa accertarsi univocamente la volontà delle parti di attribuire a ciascuno dei creditori il diritto di pretendere l’adempimento dell’intera obbligazione, con effetto liberatorio anche nei confronti degli altri creditori.

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Cass. civ. n. 16391/2010

La solidarietà di cui all’art. 1292 c.c. sussiste non già quando unica sia la fonte dell’obbligazione, ma quando più soggetti siano tenuti ad eseguire la medesima prestazione, sicché l’adempimento di uno abbia effetto liberatorio nei confronti di tutti. Pertanto, allorché la parte soccombente in giudizio dia esecuzione ad una sentenza non definitiva, traendo un assegno bancario all’ordine di più persone, nel caso di riforma della sentenza in grado di appello, tutti gli intestatari dell’assegno sono tenuti in solido alla restituzione della somma pagata.

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Cass. civ. n. 3672/2010

In tema di responsabilità solidale relativa ad obbligazione risarcitoria che si fondi sul medesimo titolo ed abbia il medesimo oggetto, il pagamento, da parte di uno dei coobbligati, determina l’estinzione “ipso iure” dell’obbligazione, entro i limiti dell’importo corrisposto, nei confronti di tutti gli altri coobbligati (ai sensi dell’art. 1292 c.c.), giacché la responsabilità plurisoggettiva, riferendosi al medesimo fatto dannoso, non incide sull’entità complessiva del risarcimento conseguibile, che rimane limitato al danno effettivamente subito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha detratto dalla complessiva somma liquidata nel giudizio di merito, a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale, l’importo corrisposto al danneggiato da un coobbligato solidale; importo che la sentenza impugnata non aveva provveduto a sottrarre, adducendo l’estraneità del coobbligato medesimo all’instaurato giudizio risarcitorio).

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Cass. civ. n. 21482/2007

In tema di solidarietà passiva nelle obbligazioni, ai sensi dell’art. 1292 c.c., la questione relativa alla quota di obbligazione gravante a carico del condebitore nei rapporti interni si pone soltanto qualora, abbia pagato l’intero debito giacché, solo in tale ipotesi, quest’ultimo potrà agire in via di regresso verso gli altri debitori solidali per ottenere le parti dell’intero debito di loro rispettiva spettanza, le quali, se non risulta diversamente, si presumono uguali.

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Cass. civ. n. 24269/2006

In caso di obbligazione solidale dal lato passivo, l’accertamento del debito nei riguardi di uno solo dei condebitori non richiede la necessaria partecipazione al giudizio anche dell’altro e non fa stato nei suoi confronti (principio applicato in fattispecie in cui il lavoratore aveva agito contro l’assuntore del concordato, sul presupposto dell’estensibilità dell’accertamento da lui ottenuto contro il fallito tornato in bonis, che non aveva partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza di condanna ottenuta nei confronti del fallito. La S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la sentenza passata in giudicato nei confronti del fallito tornato in bonis non estensibile all’assuntore del concordato che non aveva partecipato al giudizio fallimentare, non costituendo l’accertamento della pretesa contro quest’ultimo giudicato contro l’assuntore).

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Cass. civ. n. 11366/2006

La solidarietà attiva nelle obbligazioni non si presume, nemmeno in caso di identità della res debita, ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo, atteso che nella solidarietà attiva non si riscontra un vantaggio dei creditori solidali, essendo sicuramente avvantaggiato solo il debitore, che si libera dalla prestazione rendendola ad uno qualsiasi dei creditori. Ne consegue che gli effetti interruttivi della prescrizione si verificano esclusivamente in favore di quello tra i creditori che compia atti di interruzione. (Nella specie, relativa a credito nascente da richiesta di restituzione di fondi speciali erogati a seguito di operazione truffaldina, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l’effetto interruttivo, in favore di altro ente pubblico erogante, della costituzione di parte civile della Regione).

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Cass. civ. n. 15431/2005

La responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale (artt. 1292 e 2055, primo comma, c.c.), sussiste anche se l’evento dannoso è causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, di più soggetti, ciascuno dei quali abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa, restando irrilevante, nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, la diseguale efficienza causale delle singole condotte, poiché il danneggiato può pretendere l’intera prestazione anche da uno solo degli obbligati. Pertanto il debitore condannato, ove non abbia proposto domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha alcun interesse ad impugnare la sentenza nella parte in cui si esclude la responsabilità di uno o più condebitori, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell’intero, né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa.

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Cass. civ. n. 15231/2002

Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l’adempimento cosa conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare.

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Cass. civ. n. 8235/2001

In tema di obbligazioni solidali, nel rapporto con pluralità di debitori sussiste una presunzione di solidarietà passiva, ai sensi dell’art. 1294 c.c. — la cui ratio è quello di tutelare l’interesse del creditore a disporre, ai sensi dell’art. 1292 c.c., della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto —, mentre tale presunzione di solidarietà è del tutto esclusa nel caso di rapporto obbligatorio con pluralità di creditori (anche se essi invochino la medesima fonte del loro diritto nei confronti del debitore), salva la sola ipotesi di una espressa pattuizione di solidarietà da parte dei creditori stessi.

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Cass. civ. n. 8177/1999

In tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima del fondo irreversibilmente acquisito con la realizzazione di opera pubblica, l’appartenenza del fondo medesimo a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma comporta l’insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio. Ne consegue che ciascuno dei detti comproprietari ha la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento del danno nei limiti della propria quota di comproprietà.

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Cass. civ. n. 5316/1998

La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all’esistenza del vincolo l’identità qualitativa delle prestazioni (
aedem res debita) e delle obbligazioni (
eadem causa debendi). L’interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (vedi art. 1297, secondo comma, c.c. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché nelle ipotesi di solidarietà attiva il comune debitore non potrebbe opporre al creditore che gli abbia chiesto l’intera prestazione le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre, nel caso di obbligazione parziale, il cui adempimento egli per la sua parte avrebbe richiesto.

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Cass. civ. n. 2120/1996

L’art. 1292 c.c. non identifica l’obbligazione solidale con un’obbligazione nascente da un unico atto o fatto giuridico che dia luogo ad un medesimo ed unico obbligo di prestazione da parte di più soggetti, bensì nell’esistenza di più soggetti obbligati alla medesima prestazione, «in guisa tale che l’adempimento dell’uno libera gli altri», restando irrilevante la unicità o pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali è nato l’obbligo ad adempiere quella medesima prestazione ed essendo essenziale che tutti i debitori non siano obbligati a più prestazioni identiche, ma ad un’unica prestazione.

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Cass. civ. n. 103/1986

In tema di solidarietà attiva il vincolo solidale non si presume ma richiede uno specifico patto,
e, pertanto, detto vincolo non può dedursi da una clausola che si limiti a conferire a uno dei creditori il potere di rappresentanza degli altri.

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Cass. civ. n. 3524/1983

Il principio, in forza del quale la solidarietà attiva nell’obbligazione, a differenza di quella passiva, non si presume, nemmeno in caso di identità della «
res debita» e della «
causa obbligandi», ma deve risultare espressamente dalla legge o dal titolo, comporta, con riguardo al contratto costitutivo di rapporti obbligatori fra una pluralità di parti, che il vincolo di solidarietà fra i creditori richiede uno specifico patto e, quindi, non può essere evinto né dalla previsione della solidarietà fra i debitori, con funzione meramente confermativa della presunzione di legge, né dalla clausola che si limiti a conferire ad uno dei creditori il potere di rappresentanza degli altri, senza alcuna interferenza sui diritti scaturenti dal contratto stesso.

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