Art. 1293 – Codice civile – Modalità varie dei singoli rapporti

La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse [1944 comma 2], o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Non è presente nessuna massima.