Art. 1293 – Codice civile – Modalità varie dei singoli rapporti
Fonti > Codice Civile > Libro Quarto - Delle obbligazioni > Titolo I - Delle obbligazioni in generale > Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni > Sezione III - Delle obbligazioni in solido
La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse [1944 comma 2], o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.