10 Gen Art. 1275 — Estinzione delle garanzie
In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestatecnon consente espressamente a mantenerle.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1847/1974
La disposizione dell’art. 1275 c.c. in materia di accollo, delegazione ed espromissione, per cui in tutti i casi in cui il creditore libera il debitore originario si estinguono le garanzie annesse al credito, non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui la sostituzione di un nuovo debitore a quello originario, con liberazione di quest’ultimo, avvenga a seguito di speciali disposizioni di legge o per effetto di un atto autoritativo o d’imperio, cui la volontà del creditore rimane estranea. Dalle disposizioni della L. 6 dicembre 1962, n. 1643 (art. 4) e del D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36 (art. 2) si evince che, con il trasferimento all’Enel del complesso dei beni organizzati per l’esercizio delle attività elettriche si attua anche il passaggio totale dei relativi rapporti giuridici — attivi e passivi — attinenti alla gestione dell’impresa elettrica; dal che può desumersi che perdurano immutate anche le garanzie (nella specie, fidejussione) che assistono i rapporti obbligatori e ad essi sono annesse.
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