10 Gen Art. 1276 — Invalidità della nuova obbligazione
Posted at 20:26h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo I – Delle obbligazioni in generale > Capo VI – Della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo
Se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l’obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate dai terzi.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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