14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1847 del 21 giugno 1974
Testo massima n. 1
La disposizione dell’art. 1275 c.c. in materia di accollo, delegazione ed espromissione, per cui in tutti i casi in cui il creditore libera il debitore originario si estinguono le garanzie annesse al credito, non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui la sostituzione di un nuovo debitore a quello originario, con liberazione di quest’ultimo, avvenga a seguito di speciali disposizioni di legge o per effetto di un atto autoritativo o d’imperio, cui la volontà del creditore rimane estranea. Dalle disposizioni della L. 6 dicembre 1962, n. 1643 [ art. 4 ] e del D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36 [ art. 2 ] si evince che, con il trasferimento all’Enel del complesso dei beni organizzati per l’esercizio delle attività elettriche si attua anche il passaggio totale dei relativi rapporti giuridici — attivi e passivi — attinenti alla gestione dell’impresa elettrica; dal che può desumersi che perdurano immutate anche le garanzie [ nella specie, fidejussione ] che assistono i rapporti obbligatori e ad essi sono annesse.
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