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Art. 1263 — Accessori del credito

Art. 1263 — Accessori del credito

Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi [ 2745 ss. ], con le garanzie personali [ 1936 ss. ] e reali [ 2784 ss. ] e con gli altri accessori [ 1248 ].

Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode del pegno.

Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2978/2016

In tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell’art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, va intesa nel senso che nell’oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall’esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione (e non, salvo patto contrario, quelli scaduti prima), alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi erano dovuti al creditore cedente, sicché solo ove fossero stati concordati, per iscritto in base all’art. 1284, comma 3, c.c., in misura extralegale, in tale misura sono dovuti al cessionario anche per il periodo di mora ex art. 1224, comma 1, c.c., mentre, in difetto di tale pattuizione tra le parti originarie del rapporto obbligatorio, gli stessi spetteranno al tasso legale.

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Cass. civ. n. 4483/2009

Quando intervenga una cessione di diritti, non rientrano tra gli altri accessori relativi ai diritti ceduti, indicati dall’art. 1263 cod. civ., le spese processuali che, invece, rimangono di spettanza del dante causa che le ha effettivamente sostenute.

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Cass. civ. n. 3998/2006

In tema di cessione del credito, la previsione del primo comma dell’art. 1263 c.c., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli «altri accessori» deve essere intesa nel senso che il cessionario di un credito, il cui diritto sia stato riconosciuto con sentenza nei confronti del cedente e che sia rimasto estraneo al processo relativo a tale accertamento, pur potendo utilizzare come titolo esecutivo la sentenza favorevole al suo dante causa, non potrà avvalersi di tale sentenza nella parte in cui la stessa reca la condanna alle spese della controparte rimasta soccombente, spettando dette spese al suo dante causa, che le ha effettivamente sostenute, atteso che le pronunce relative alle spese del giudizio producono i loro effetti solo nei confronti delle parti processuali.

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Cass. civ. n. 9823/1999

In tema di cessione del credito, la previsione del primo comma dell’art. 1263 c.c., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli «altri accessori», deve essere intesa nel senso che nell’oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore può trarre dall’esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito. Ne consegue che nell’oggetto della cessione di un credito deve reputarsi incluso il diritto di risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nel pagamento del credito stesso (e maturatosi al momento della cessione), trattandosi di diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale, senza che a tale inclusione sia d’ostacolo la previsione dell’ultimo comma dell’art. 1263, secondo la quale la cessione non comprende, salvo patto contrario, i frutti scaduti e, quindi, gli interessi scaduti, dai quali il suddetto credito risarcitorio differisce ontologicamente e funzionalmente, essendo meramente eventuale e condizionato alla perdita di valore della moneta durante il ritardo nel pagamento, mentre quelli, essendo certi nell’esistenza e nell’ammontare, costituiscono entità autonoma nel patrimonio del creditore cedente all’atto della cessione (nella specie il cessionario aveva richiesto nei confronti del debitore ceduto il maggior danno verificatosi fino alla cessione, adducendo la qualità di imprenditore commerciale del cedente).

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Cass. civ. n. 4102/1974

L’art. 1263 c.c., pur vietando al cedente di trasferire al cessionario la cosa data in pegno, non limita in alcun modo gli effetti della cessione, che produce il trasferimento al cessionario della titolarità del credito con i relativi accessori. Pertanto, qualora il credito ceduto sia garantito da pegno di azioni, il diritto di voto, già spettante al creditore originario, si trasferisce al cessionario.

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