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Art. 1248 — Inopponibilità della compensazione

Art. 1248 — Inopponibilità della compensazione

Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione [ 1260 ] che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.

La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione [ 1264 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10335/2014

L’accettazione della cessione del credito, agli effetti dell’art. 1264 cod. civ., è un atto a forma libera che può risolversi anche in un comportamento concludente ed univoco, dovendosi escludere che l’art.1248, primo comma, in tema di inopponibilità della compensazione al cessionario, richieda una “accettazione espressa”.

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Cass. civ. n. 2096/2007

Il dato temporale cui fare riferimento per stabilire se ricorra o meno un’ipotesi di estinzione dell’obbligazione per compensazione, anche in caso di compensazione giudiziale, è quello dell’insorgenza e non quello dell’accertamento del credito, che, se anteriore alla cessione, è opponibile al cessionario; infatti, l’art. 1248, secondo comma, c.c., richiede per l’inopponibilità della compensazione che il credito sia sorto successivamente alla cessione.

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Cass. civ. n. 5988/1997

Per quanto, nelle ipotesi di «cessioni volontarie» del credito, il meccanismo della «compensazione» (naturalmente nella misura di un controcredito di «corrispondente» e non superiore importo vantato, dal «debitore ceduto», nei confronti del creditore fatto oggetto di «cessione»), si renda, entro dati limiti, opponibile, dal debitore ceduto al creditore cessionario ai sensi dell’art. 1248 c.c., nel quadro di disciplina della «cessione volontaria», è da escludere che esso possa similmente operare anche con rispetto alla peculiare ipotesi di cessio legis di un credito, rappresentata dalla sua confisca disposta ed operata sulla base della normativa antimafia. Ad ancora maggior ragione, deve poi escludersi che, nei confronti dello Stato, al quale siano devoluti i beni confiscati, possano essere, «in via riconvenzionale» fatti valere eventuali maggiori crediti del terzo verso il destinatario della misura antimafia». Ed infatti, trattasi di rapporti diversi, nei quali lo Stato potrebbe subentrare solo ove se ne ipotizzasse la veste di successore a titolo universale nei rapporti debitori del soggetto passivo della confisca, e non di suo successore a titolo particolare nell’unico rapporto relativo al diritto di credito confiscato.

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Cass. civ. n. 5629/1985

La cessione ordinaria del credito (cui è equiparata — ex art. 24 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 — la girata della cambiale dopo il protesto per mancato pagamento) attua il trasferimento del credito, in capo al cessionario, nella sua identità causale e, pertanto, privando della titolarità del credito il cedente, rende a quest’ultimo inopponibile l’eccezione di compensazione giudiziale con tale credito, di altro credito del debitore ceduto inerente al medesimo rapporto.

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