10 Gen Art. 1250 — Compensazione rispetto ai terzi
Posted at 20:44h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo I – Delle obbligazioni in generale > Capo IV – Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dell’adempimento > Sezione III – Della compensazione
La compensazione non si verifica [ 1830 ] in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto [ 978 ss ] o di pegno [ 2800 ] su uno dei crediti [ 2917 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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