10 Gen Art. 423 — Pubblicità
Posted at 20:41h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo XII – Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia > Capo II – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale
Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio [ 419 ] e la sentenza d’interdizione [ 414 ] o di inabilitazione [ 415 ] devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro [ 48, 49 disp. att. ] e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita [ 430, 42 disp. att. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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