Art. 423 – Codice civile – Pubblicità
Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio [419] e la sentenza d'interdizione [414] o di inabilitazione [415] devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro [48, 49] e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita [430, 42].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.