10 Gen Art. 422 — Cessazione del tutore e del curatore provvisorio
Posted at 20:34h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo XII – Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia > Capo II – Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale
Nella sentenza che rigetta l’istanza d’interdizione [ 414 ] o d’inabilitazione [ 415 ], può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio [ 419 ] rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato [ 324 c.p.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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