Art. 422 – Codice civile – Cessazione del tutore e del curatore provvisorio
Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione [414] o d'inabilitazione [415], può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio [419] rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato [324 c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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