Art. 48 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
- il giorno in cui si è aperta la tutela;
- la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti;
- il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore; le risultanze dell'inventario e del conto annuale;
- l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;
- la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;
- le risultanze del rendiconto definitivo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.