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Art. 48 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 48 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

– il giorno in cui si è aperta la tutela;

– la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti;

– il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore; le risultanze dell’inventario e del conto annuale;

– l’esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;

– la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;

– le risultanze del rendiconto definitivo.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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