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Art. 274 — Ammissibilità dell’azione

Art. 274 — Ammissibilità dell’azione

L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata [ 279 ].

Sull’ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato [ 737 c.p.c. ], su ricorso di chi intende promuovere l’azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio [ 739 c.p.c. ].

L’inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine dell’inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l’azione, può, se trattasi di minore o di altra persona incapace [ 414 ], nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1573/2009

In tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, qualora la compatibilità genetica tra l’attore e l’asserito genitore abbia costituito oggetto di un accertamento tecnico preventivo svoltosi in assenza di contraddittorio per mancata notificazione del ricorso al convenuto, la mancata proposizione dell’eccezione di nullità nel procedimento in camera di consiglio volto alla dichiarazione di ammissibilità dell’azione comporta la sanatoria del vizio, rendendo utilizzabile la relazione del c.t.u. anche nel successivo giudizio ordinario, senza che assuma alcun rilievo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 274 cod. civ., intervenuta prima della decisione, in quanto, avuto riguardo all’autonomia delle due fasi in cui si articola il processo, il giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione del decreto che conclude la prima fase comporta l’esaurimento del relativo rapporto, escludendo l’operatività dell’effetto retroattivo della dichiarazione di incostituzionalità.

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Cass. civ. n. 5051/2007

A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 274 c.c. (Corte cost. n. 50 del 2006), che prevedeva il preliminare giudizio di ammissibilità dell’azione di dichiarazione della paternità naturale, deve dichiararsi l’inammissibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, del ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato dalla corte di appello sul reclamo avverso il decreto emesso dal tribunale ai sensi della predetta norma, atteso che l’esclusione dall’ordinamento, con efficacia ex tunc (salvi i rapporti esauriti), del procedimento di ammissibilità da essa previsto, comporta che l’azione per la dichiarazione della paternità naturale va ora proposta direttamente al giudice di merito secondo le regole ordinarie; sicché resta eliminato in radice l’oggetto del contrasto tra le parti, con il conseguente venir meno della necessità della decisione giudiziale sulle questioni proposte (in sede di mera delibazione ai fini dell’accertamento dell’utilità di un giudizio di merito) e, quindi, con perdita di efficacia dei provvedimenti emessi nelle more del detto procedimento preliminare, non esistendo più la norma che prevedeva tale procedimento e la statuizione cui esso era finalizzato. Tale conseguenza, peraltro, non si verifica (con conseguente necessità di esame dei motivi del ricorso per cassazione) nelle ipotesi in cui, anteriormente alla pronuncia della Corte costituzionale — i cui effetti trovano un limite con riguardo ai rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato, o per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità — in cui si sia già verificato l’effetto preclusivo del decreto di inammissibilità del ricorso presentato ex art. 274 c.c., divenuto definitivo per non essere stato impugnato ai sensi dell’art. 739, primo comma, c.p.c.

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Cass. civ. n. 11476/2006

In tema di azione di dichiarazione della paternità (o maternità) naturale, per effetto della declaratoria di incostituzionalità (Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 2006) dell’art. 274 c.c., e della conseguente soppressione dall’ordinamento del preliminare giudizio di delibazione in ordine all’ammissibilità dell’azione, la domanda va ora proposta direttamente al giudice di merito e deve dichiararsi inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente al venir meno delle ragioni della lite, il ricorso proposto in sede di legittimità contro il decreto emesso dalla Corte d’appello nel procedimento preliminare.

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