10 Gen Art. 265 — Impugnazione per violenza
Posted at 20:56h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo VII – Dello stato di figlio > Capo IV – Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio > Sezione I – [ della filiazione naturale ]
Il riconoscimento può essere impugnato per violenza [ 1434 ] dall’autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.
Se l’autore del riconoscimento è minore, l’azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell’età maggiore [ 267, 2964 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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