10 Gen Art. 266 — Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale
Posted at 20:48h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo VII – Dello stato di figlio > Capo IV – Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio > Sezione I – [ della filiazione naturale ]
Il riconoscimento può essere impugnato per l’incapacità che deriva da interdizione giudiziale [ 414 ] dal rappresentante dell’interdetto e, dopo la revoca dell’interdizione, dall’autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca [ 267, 2964 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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