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Art. 241 — Prova in giudizio

Art. 241 — Prova in giudizio

Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato [ 236 ], [ o quando il figlio fu scritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti ], la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo [ col mezzo di testimoni ].

[ Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l’ammissione della prova. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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