10 Gen Art. 236 — Atto di nascita e possesso di stato
Posted at 20:32h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo VII – Dello stato di figlio > Capo II – Delle prove della filiazione
La filiazione [ legittima ] si prova con l’atto di nascita [ 452 ] iscritto nei registri dello stato civile [ 238, 451 ].
Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato [ 131 ] di figlio [ legittimo ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]