10 Gen Art. 210 — Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni
I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell’articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni [ 177 ] purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell’articolo 161.
I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.
Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all’amministrazione dei beni della comunione [ 180 ] e all’uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale [ 194 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 21786/2008
I coniugi uniti in matrimonio prima dell’entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, e che, con apposita convenzione, abbiano deciso di ricomprendere nella comunione legale tutti i loro beni, ivi compresi quelli personali acquistati prima del matrimonio, hanno stipulato un atto che è da ritenere estraneo alla fattispecie tipica prevista dall’art. 228, secondo comma, della legge n. 151 del 1975, e che, tuttavia, è valido poiché manifesta la volontà di dare vita ad una comunione convenzionale – istituto previsto dall’art. 210 cod. civ. (esercitando una facoltà che solo arbitariamente avrebbe potuto essere esclusa per le famiglie già costituite).
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