Art. 210 – Codice civile – Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni

I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni [177] purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.

I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione [180] e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale [194].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3085/2016

In relazione ai redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale, l'art. 4 del TUIR prevede una imputazione necessaria dei medesimi, con la sola regola riservata alla eventuale previsione di modifiche convenzionali stipulate a mente dell'art. 210 cod. civ., sicché altre pattuizioni non sono idonee a modificare l'imputazione legale dei redditi ai fini fiscali.

Cass. civ. n. 21786/2008

I coniugi uniti in matrimonio prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, e che, con apposita convenzione, abbiano deciso di ricomprendere nella comunione legale tutti i loro beni, ivi compresi quelli personali acquistati prima del matrimonio, hanno stipulato un atto che è da ritenere estraneo alla fattispecie tipica prevista dall'art. 228, secondo comma, della legge n. 151 del 1975, e che, tuttavia, è valido poiché manifesta la volontà di dare vita ad una comunione convenzionale - istituto previsto dall'art. 210 cod. civ. (esercitando una facoltà che solo arbitariamente avrebbe potuto essere esclusa per le famiglie già costituite).