Art. 199 – Codice civile – Divisione dei frutti
Fonti > Codice Civile > Libro Primo - Delle persone e della famiglia > Titolo VI - Del matrimonio > Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia > Sezione III - Della comunione legale
[Quando il matrimonio è sciolto, i frutti della dote, naturali o civili, si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell'altro in proporzione di quanto è durato il matrimonio nell'ultimo anno o nell'ultimo periodo di maturazione o di scadenza dei frutti, se questo periodo è superiore all'anno.
L'anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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