Art. 200 – Codice civile – Locazioni
Fonti > Codice Civile > Libro Primo - Delle persone e della famiglia > Titolo VI - Del matrimonio > Capo VI - Del regime patrimoniale della famiglia > Sezione III - Della comunione legale
[Se il bene dotale fu locato durante il matrimonio dal solo marito, si osserva quanto è stabilito per le locazioni fatte dall'usufruttuario.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.