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Art. 198 — Frutti della dote. Alimenti alla vedova

Art. 198 — Frutti della dote. Alimenti alla vedova

[ I frutti della dote decorrono di diritto, a favore di coloro ai quali la dote deve essere restituita, dal giorno dello scioglimento del matrimonio.

La moglie, tuttavia, per l’anno successivo allo scioglimento del matrimonio, può esigere dall’eredità del marito, in luogo dei frutti della dote, il proprio mantenimento in congrua misura.

Se non vi è stata costituzione di dote, la moglie ha diritto alla somministrazione degli alimenti per l’anno successivo allo scioglimento del matrimonio.

In ogni caso l’eredità del marito deve fornire, durante un anno, l’abitazione alla moglie, che non sia separata per propria colpa. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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