10 Gen Art. 54 — Limiti alla disponibilità dei beni
Posted at 20:45h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo IV – Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta > Capo I – Dell’assenza
Coloro che hanno ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni [ 50 ] non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno [ 2784 ], se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.
Il tribunale nell’autorizzare questi atti dispone circa l’uso e l’impiego delle somme ricavate [ 725 ss. c.p.c. ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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