10 Gen Art. 55 — Immissione di altri nel possesso temporaneo
Posted at 20:57h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Primo – Delle persone e della famiglia > Titolo IV – Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta > Capo I – Dell’assenza
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale [ 821 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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