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Art. 128 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 128 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Se l’ipotesi prevista dall’art. 342 del codice si è verificata prima del 1 luglio 1939, il tribunale, su istanza del figlio medesimo o dei parenti o del pubblico ministero, può privare il genitore della patria potestà sui figli, quando risulta che egli impartisce ad essi una educazione non corrispondente ai fini nazionali, e può provvedere in conformità all’art. 342 del codice.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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