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Art. 129 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 129 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Le norme del codice in materia di tutela e di curatela si applicano anche alle tutele e alle curatele che si sono aperte prima del 1 luglio 1939. Tuttavia i tutori, i protutori e i curatori già nominati conservano l’ufficio, salve le disposizioni degli articoli 383, 384 e 393 del codice, e sempre che non ricorrano cause d’incapacità previste dal codice stesso.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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