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Art. 127 bis — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 127 bis — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 87 del codice civile sono applicabili all’affiliazione.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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