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Art. 125 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 125 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[La disposizione dell’articolo 287 del codice è applicabile anche ai casi in cui era ammessa, secondo le leggi anteriori, la celebrazione del matrimonio per procura.]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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