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Art. 126 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 126 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

La disposizione del secondo comma dell’art. 293 del nuovo codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1 luglio 1939, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell’art. 205 del codice del 1865.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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