15 Dic Art. 126 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
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in Disposizioni attuazione codice civile
Fonti > Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie > Capo II – Disposizioni transitorie > Sezione I – Disposizioni relative al libro i
La disposizione del secondo comma dell’art. 293 del nuovo codice è applicabile anche alle adozioni costituite prima del 1 luglio 1939, a meno che siano state già impugnate ai sensi dell’art. 205 del codice del 1865.
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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– Note non presenti
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