Avvocato.it

Art. 124 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 124 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[La disposizione dell’articolo 286 del codice è applicabile anche per la legittimazione dei figli naturali, i cui genitori sono morti prima dell’1 luglio 1939.]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

[adrotate group=”1″]
[ABROGATO] – Note non presenti
[adrotate group=”2″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze