15 Dic Art. 123 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima del 1 luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall’art. 189 del codice del 1865. L’azione può essere proposta, sempre che ricorrano tali condizioni, anche dai figli nati fuori del matrimonio per i quali è ammessa dall’art. 278 nel nuovo codice.
I figli nati fuori del matrimonio che si trovano nelle condizioni previste nei numeri 1 e 4 dell’art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati prima del 1 luglio 1939, possono agire soltanto per ottenere gli alimenti.
Nei casi in cui l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è ammessa secondo le norme del codice del 1865, essa è soggetta al termine stabilito dall’art. 271 del nuovo codice.
Le disposizioni del codice relative alle forme dei giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale si applicano anche ai figli nati o concepiti prima del 1 luglio 1939.
I giudizi relativi alla dichiarazione di paternità o di maternità proposti prima del 1 luglio 1939 non possono essere proseguiti se non è intervenuto il decreto contemplato dall’art. 274 del codice stesso, salvo il caso che si sia già ottenuta una sentenza anche se interlocutoria.
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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– Note non presenti
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