Cass. civ. n. 13624 del 24 giugno 2005
Testo massima n. 1
...essendo il superamento del periodo di comporto condizione di legittimità del recesso, in mancanza di un comporto determinato dalla legge, è preliminare ed essenziale l'accertamento — da parte del giudice di merito — del comporto contrattualmente previsto, oltre che la verifica in fatto del numero delle assenze computabili secondo la stessa previsione contrattuale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur avendo acquisito la normativa contrattuale e l'elenco delle assenze, ne aveva omesso l'esame).