14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7950 del 7 aprile 2011
Testo massima n. 1
In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, non è consentito al datore di lavoro introdurre solo in appello un criterio di computo delle assenze meno favorevole per il lavoratore in quanto basato sostanzialmente sulla prospettazione di fatti, posti a fondamento della presunzione di continuità dell’episodio morboso [ secondo la quale nel periodo suindicato vanno computati anche i giorni non lavorativi e le assenze intermedie tra una malattia e quella seguente ], che non erano stati allegati, o non erano stati compiutamente allegati, in primo grado.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]